Statuto

Pubblicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 25 del 11.06.2002.
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28.01.2002;
Riapprovato con modificazioni richieste dalla CO.RE.CO. con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 04.03.2002;
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 14.05.2008.

INDICE

 TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Principi fondamentali
art. 2 – Finalità
art. 3 – Programmazione e cooperazione
art. 4 – Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna
art. 5 – Nomine, principio delle pari opportunità
art. 6 – Territorio
art. 7 – Sede
art. 8 – Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
art. 9 – Lingua francese e patois

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

art. 10 – Organi
art. 11 – Consiglio comunale
art. 12 – Competenze del Consiglio
art. 13 – Adunanze e convocazioni
art. 14 – Funzionamento
art. 15 – Consiglieri
art. 16 – Diritti e doveri dei Consiglieri
art. 17 – Gruppi consiliari
art. 18 – Commissioni consiliari
art. 19 – Nomina della giunta
art. 20 – Giunta comunale
art. 21 – Competenze della Giunta
art. 22 – Composizione della Giunta
art. 23 – Funzionamento della Giunta
art. 24 – Sindaco
art. 25 – Competenze amministrative del Sindaco
art. 26 – Competenze di vigilanza
art. 27 – Ordinanze
art. 28 – Vicesindaco
art. 29 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, o sospensione del sindaco o del vicesindaco
art. 30 – Delegati del sindaco

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

art. 31 – Segretario comunale
art. 32 – Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi
art. 33 – Competenze consultive del segretario e dei responsabili di servizi
art. 34 – Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale
art. 35 – Competenze di legalità e garanzia
art. 36 – Organizzazione degli uffici e del personale
art. 37 – Albo Pretorio

TITOLO IV
SERVIZI

art. 38 – Forme di gestione

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 39 – Comunità montane
art. 40 – Consorterie e consorzi di miglioramento fondiario

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

art. 41 – Partecipazione popolare
art. 42 – Assemblee consultive
art. 43 – Interventi nei procedimenti
art. 44 – Istanze
art. 45 – Petizioni
art. 46 – Proposte
art. 47 – Associazioni
art. 48 – Diritto di informazione dei cittadini e pubblicità degli atti amministrativi

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA

art. 49 – Statuto e sue modifiche
art. 50 – Regolamenti

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 51 – Norme transitorie
art. 52 – Norme finali

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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi fondamentali

  1. La comunità di VALSAVARENCHE, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l’ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
  2. Nell’esercizio delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
  3. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità e il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni e alle esigenze locali, inerenti agli interessi e allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
  4. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
  5. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 2
Finalità

  1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità;
  2. Il comune promuove la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali all’amministrazione della comunità.
    Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
    a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell’uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
    b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell’associazionismo economico o cooperativo;
    c) la tutela della salute e della sicurezza del cittadino in sintonia con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
    d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
    e) la tutela e lo sviluppo delle consorterie nonché la protezione e il razionale impiego dei terreni consortili;
    f) lo sviluppo delle attività agricole tramite il sostegno ai consorzi di miglioramento fondiario;
    g) la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
    h) la valorizzazione e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
    i) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche e amministrative degli enti locali, della regione e dello stato;
    j) la tutela del diritto allo studio e la promozione di attività ludico–ricreative, culturali, sportive;
    k) l’incentivazione delle produzioni locali artigianali e agricole, e l’incremento dello sviluppo turistico.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

  1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell’unione europea e della carta europea dell’autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
  2. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, oltre al principio di sussidiarietà con la regione stessa.
  3. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio.

Art. 4
Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna

  1. Il comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, al fine di una piena realizzazione e un’attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell’Amministrazione
  2. Il Comune si impegna a:
    a) diffondere la legislazione in materia di pari opportunità che non comprendano implicitamente alcuna discriminazione relativamente allo stato civile;
    b) assicurare condizioni che consentano l’effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali, secondo quanto stabilito dall’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
    c) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne;
    d) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

Art. 5
Nomine, principio della pari opportunità

  1. Nei casi in cui il Sindaco e il Consiglio debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze più rappresentanti in Enti, aziende e istituzioni, fra i nominati è assicurata la presenza di uomini e donne.
  2. Nel proporre i componenti della Giunta, e nel nominare i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell’attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il Sindaco assicura la presenza di uomini e donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

Art. 6
Territorio

  1. Il nome del Comune, delle frazioni, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
  2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 139 e confina con i comuni di RHEMES–NOTRE–DAME, INTROD, VILLENEUVE, RHEMES–SAINT–GEORGES, COGNE, AYMAVILLES, con la Francia e con la regione Piemonte.

Art. 7
Sede

  1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni e uffici è sito in loc. Dégioz, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative e al fine di favorire l’accesso dei cittadini.
  2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. per particolari esigenze, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
  3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

Art. 8
Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

  1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome VALSAVARENCHE nonché con lo stemma che sarà approvato ai sensi di legge.
  2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia che sarà autorizzata.
  3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 9
Lingua francese e patois

  1. Nel comune la lingua italiana e quella francese sono pienamente parificate.
  2. Il comune riconosce piena dignità al patois quale forma tradizionale di espressione.
  3. Per l’attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell’italiano, del francese e del patois.
  4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti e i documenti del comune possono essere redatti in lingua italiana o in lingua francese.
  5. Gli interventi in patois saranno tradotti in italiano o in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.
  6. Il Comune valorizza l’uso del patois nelle assemblee elettive, garantendone la comprensione a tutti i convenuti nei modi stabiliti dal regolamento.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 10
Organi

  1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il Sindaco e il vice Sindaco

Art. 11
Consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità locale, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico–amministrativo sull’attività del comune.
  2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
  3. Il Sindaco presiede il consiglio.
  4. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.
  5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 12
Competenze del Consiglio

  1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, il consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell’art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
    a) statuto dell’ente e delle associazioni dei comuni di cui l’ente faccia parte;
    b) regolamento del consiglio;
    c) bilancio preventivo e relative variazioni;
    d) rendiconto;
    e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
    f) istituzione e ordinamento dei tributi;
    g) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
    h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
  2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili a esso attribuite dal regolamento regionale 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione .
  3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre a quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
    a) i regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
    b) i piani finanziari, i piani di recupero, i programmi di opere pubbliche, i progetti preliminari e varianti ;
    c) le proposte da presentare ad altri enti al fine della programmazione economica, territoriale e ambientale della difesa del suolo e degli interventi di protezione civile, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
    d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
    e) la partecipazione a società di capitali;
    f) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi ;
    g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, e le concessioni, l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.;
    h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
    i) la nomina della commissione edilizia comunale;
    j) la nomina della giunta;
    k) la determinazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni;
    l) la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
    m) gli statuti delle aziende speciali;
    n) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie ;
    o) i pareri sugli statuti delle consorterie;
    p) gli indirizzi e criteri generali per il regolamento e l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 13
Adunanze e convocazioni

  1. L’attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
  2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l’approvazione del rendiconto dell’anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
  3. Il consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il vice Sindaco.
  4. L’ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 4 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l’ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
  5. Nel caso in cui 1/5 consiglieri assegnati o 1/4 elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell’istanza nella segreteria comunale, inserendo nell’ordine del giorno l’argomento di cui all’istanza.

Art. 14
Funzionamento

  1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione e il funzionamento del consiglio, la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di costituzione delle commissioni consiliari, le modalità di presentazione e discussione delle proposte, l’organizzazione e la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni, nonché la pubblicità degli atti adottati.
  2. Il regolamento interno stabilisce:
    a) la costituzione dei gruppi consiliari;
    b) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
    c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
    d) lo svolgimento delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l’approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
    e) le modalità di verbalizzazione delle sedute e l’eventuale impiego di apparati di registrazione;
    f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
    g) l’organizzazione dei lavori;
    h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
    i) i casi di particolare importanza per i quali le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
  3. Il Consiglio è riunito validamente con l’intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  4. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza o alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le eventuali commissioni consiliari e comunali, in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
  5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
  6. In seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un 1/3 dei componenti del consiglio.
  7. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l’adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15
Consiglieri

  1. I consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri

  1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
  2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
  3. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere domicilio nel territorio comunale.
  4. Il Sindaco deve assicurare una preventiva e adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 48 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, salvo diversa previsione regolamentare. Nel caso di adunanze straordinarie dichiarate urgenti tale termine è ridotto a 12 ore.

Art. 17
Gruppi consiliari

  1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista;
  2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all’atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

Art. 18
Commissioni consiliari

  1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l’organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze e i poteri.
  2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni e iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
  3. Le Commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell’attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall’assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
  4. Le Commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive e inchieste nonché per lo studio e l’elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l’ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
  5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 19
Nomina della giunta

  1. La giunta, ad eccezione del vice Sindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata nella prima seduta successiva alle elezioni, su proposta del Sindaco, dal consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo .

Art. 20
Giunta comunale

  1. La giunta è l’organo esecutivo e di governo del comune.
  2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
  3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
  4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 21
Competenze della Giunta

  1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell’azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
  2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, al sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
  3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi.
  4. In particolare, la giunta nell’esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
    a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull’esecuzione dei programmi;
    b) propone gli atti di competenza del consiglio;
    c) approva i progetti definitivi ed esecutivi, i programmi esecutivi;
    d) individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, non rientranti nella competenza degli organi amministrativi ai sensi dell’art. 14 della l.r. 18/99;
    e) avvia le procedure per gli appalti;
    f) esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione al Comune;
    g) nomina le commissioni di concorso;
    h) vigila sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
    i) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola e artigianale.
    j) determina le tariffe, i canoni e le contribuzioni per la fruizione di beni o e servizi
    k) adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
    l) approva le convenzioni regolanti le funzioni delegate alla Comunità Montana di cui al successivo art 39.
  5. La giunta può riservarsi specifiche quote di bilancio.

Art. 22
Composizione della Giunta

  1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal vice Sindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 3 assessori. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice Sindaco.
  2. Uno degli assessori può essere nominato tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili e in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tale assessore partecipa al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le sue competenze, ed ha diritto, come i consiglieri, ad accedere a informazioni e di depositare proposte, istanze e altri atti rivolti al consiglio.
  3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale
  4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione espressa e a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza
  5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all’interessato con mezzi adeguati.
  6. La nomina deve essere formalmente accettata dall’interessato.

Art. 23
Funzionamento della Giunta

  1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
  2. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vice Sindaco;
  3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità di indirizzo politico–amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
  4. Le sedute della giunta non sono pubbliche e il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
  5. La giunta delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti.

Art. 24
Sindaco

  1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.
  2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.” – “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public.”
  3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza e amministrazione.
  4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
  5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni a esso demandate dalle leggi regionali.
  6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 25
Competenze amministrative del Sindaco

  1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
    a) rappresenta il comune a ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;
    b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
    c) presiede il consiglio e la giunta comunale;
    d) coordina l’attività dei singoli assessori;
    e) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
    f) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
    g) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e in assenza di personale di livello dirigenziale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, quelli professionali e di collaborazione esterna;
    h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del Comune;
    i) può delegare propri poteri e attribuzioni, che gli derivano dallo Statuto, agli assessori e ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
    j) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
    k) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;
    l) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all’attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
    m) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, ed emette i relativi provvedimenti sanzionatori, nel caso in cui non esistano figure di qualifica dirigenziale specificamente competenti, oltre al Segretario Comunale, nel Comune o negli enti eventualmente convenzionati con lo stesso attraverso le forme di collaborazione di cui alla Parte IV, Titolo I, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
    n) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
    o) provvede, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell’art. 46, coordinare e organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi e uffici pubblici al fine di armonizzare l’apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
    p) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
    q) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell’interesse del comune;
    r) partecipa al consiglio permanente degli enti locali.
    s) in assenza di altre figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario, stipula i contratti rogati dal segretario comunale.
  2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
  3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 26
Competenze di vigilanza

  1. Il Sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
    a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
    b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;
    c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
    d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l’ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
    e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 27
Ordinanze

  1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
  3. L’ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.

Art. 28
Vice Sindaco

  1. Il vice Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
  2. Quando assume le sue funzioni, all’atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell’art. 26 comma 2.
  3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco il vice Sindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
  4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vice Sindaco.

Art. 29
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del vice Sindaco

  1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del vice Sindaco si applica la legge regionale.

Art. 30
Delegati del Sindaco

  1. Il Sindaco può attribuire deleghe in materie specifiche, con suo provvedimento, ad ogni assessore.
  2. Nel conferimento delle deleghe di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori poteri di indirizzo e controllo nelle materie indicate.
  3. Il Sindaco può modificare o revocare l’attribuzione dei compiti di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
  4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

Art. 31
Segretario comunale

  1. Il Comune ha un Segretario comunale, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
  2. Il Segretario coordina e dirige l’attività di gestione degli uffici e dei servizi.
  3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di garanzia secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
  4. Per la realizzazione degli obiettivi dell’ente esercita l’attività di sua competenza con poteri di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
  5. Il segretario roga i contratti nei quali l’ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, salvo diversa indicazione dell’amministrazione comunale.

Art. 32
Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi

  1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l’attività di gestione dell’ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l’esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del Sindaco, con l’osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
  2. Al segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti con rilevanza esterna, ed in particolare:
    a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
    b) ordinazione forniture, servizi e lavori nel rispetto del regolamento di organizzazione degli uffici e sulla base dei criteri adottati dalla giunta;
    c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
    d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
    e) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
    f) atti di amministrazione e di gestione del personale;
    g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
    h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
    i) atti di gestione finanziaria in genere ,compresi gli impegni di spesa;
    j) presidenza delle commissioni di gara;
    k) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
    l) verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’attività degli uffici e del personale a cui sono preposti;

Art. 33
Competenze consultive del segretario e dei responsabili di servizi

  1. Il segretario comunale ed i responsabili dei servizi, partecipano, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro, anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al Sindaco.
  2. I responsabili dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio o alla giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.
  3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e alla giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l’atto comporti impegno di spesa, l’attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.
  4. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

Art. 34
Competenze di sovraintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale

  1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e del personale.
  2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35
Competenze di legalità e garanzia

  1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione.
  2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.
  3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all’organo regionale di controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività degli atti deliberativi del comune.

Art. 36
Organizzazione degli uffici e del personale

  1. L’attività amministrativa del comune è attuata tramite un’attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
    a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
    b) organizzazione del lavoro per programmi, per progetti– ed –obiettivi;
    c) individuazione delle responsabilità collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
    d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;
    e) avvicinamento del cittadino alla P.a. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi al fine di garantire un elevato grado di soddisfazione dell’utenza.
  2. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
  3. Il comune disciplina con apposito regolamento l’ordinamento degli uffici e dei servizi, con l’osservanza dei principi stabiliti dal comma 1;
  4. Con il regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di nomina e di revoca dei responsabili dei servizi;

Art. 37
Albo pretorio

  1. Il Sindaco individua nel civico palazzo un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
  2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
  3. Il segretario comunale, od un suo incaricato, cura e sovrintende l’affissione degli atti all’albo pretorio avvalendosi di un messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l’avvenuta pubblicazione .

TITOLO IV
SERVIZI

Art. 38
Forme di gestione

  1. Il comune assicura l’erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
  2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
  3. Nell’organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39
Comunità montane

  1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può delegare alla comunità montana l’esercizio con carattere sussidiario e temporaneo delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e dell’aderenza alle specifiche condizioni socio– territoriali.
  2. Fanno parte del Consiglio della Comunità Montana il Sindaco o il Vice Sindaco , con onere in capo al Sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del Consiglio; queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento.
  3. Le nomine di cui al comma 2 devono avvenire in coincidenza con la nomina della Giunta Comunale e la trasmissione del provvedimento di nomina alla Comunità Montana dovrà avvenire entro il termine di 5 giorni dall’avvenuta esecutività del medesimo.
  4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni, che stabiliscono, se del caso,anche le modalità del trasferimento del personale;
  5. Le convenzioni di cui al comma 4 sono approvate dalla Giunta comunale.
  6. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio di tali funzioni.

Art. 40
Consorterie e consorzi di miglioramento fondiario

  1. Il comune adotta intese con le consorterie e i consorzi di miglioramento fondiario esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell’interesse della comunità locale.
  2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell’art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
  3. In tale caso il consiglio comunale provvede all’amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
  4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall’art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
  5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
  6. Il consiglio comunale può costituire un’apposita commissione per l’accertamento dell’esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41
Partecipazione popolare

  1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all’attività dell’ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l’imparzialità e la trasparenza dell’attività dell’ente, incentivando l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.
  2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l’intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, mediante regolamenti.
  3. L’amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione, di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi con le seguenti forme di partecipazione:
    – assemblee consultive
    – istanze, petizioni e proposte

Art. 42
Assemblee consultive

  1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati su proposta di 1/3 consiglieri o di 1/3 elettori.
  2. Il Sindaco provvede alla convocazione dell’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 43
Interventi nei procedimenti

  1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
  2. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l’avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 44
Istanze

  1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.
  2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 45
Petizioni

  1. I residenti, anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
  2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le petizioni devono presentare i seguenti requisiti:
    a) essere sottoscritti da residenti, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l’indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quanto gli autori agiscono quali rappresentanti di un’organizzazione, la carica ricoperta all’interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
    b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
    c) sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza del Comune;
    d) indicare nominativo e recapito cui comunicare la posizione dell’Amministrazione comunale.
  3. L’organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l’archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
  4. I residenti, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull’esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza.

Art. 46
Proposte

  1. 1/3 dei residenti possono presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all’organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
  2. L’organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
  3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell’interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
  4. L’organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti entro 60 giorni.

Art. 47
Associazioni

  1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico–professionale ed organizzativa, l’accesso ai dati posseduti e l’adozione di idonee forme di consultazione.
  2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
  3. Le scelte che possono produrre effetti sull’attività delle associazioni sono subordinate all’acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

Art. 48
Diritto di informazione dei cittadini e pubblicità degli atti amministrativi

  1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
  2. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento all’esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 49
Statuto e sue modifiche

  1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
  2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 30% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall’art. 46.
  3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
  4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta, per la sua conservazione.

Art. 50
Regolamenti

  1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
  2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
  3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell’art. 46.
  4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
  5. I regolamenti sono pubblicati nell’albo comunale sia dopo l’adozione da parte del consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
  6. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51
Norme transitorie

  1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.
  2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all’approvazione dei nuovi.

Art. 52
Norme finali

  1. L’organo competente approva entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
  2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.